ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - OCCUPAZIONE D'URGENZA- RISARCIMENTO - T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 06-04-2018, n. 561

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - OCCUPAZIONE D'URGENZA- RISARCIMENTO - T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 06-04-2018, n. 561

Con l'art. 42 bis del D.P.R. 327 del 2001 il legislatore si è limitato a "prevedere un meccanismo che permette, - all'esito di una rigorosa motivazione sulle esigenze di interesse pubblico, valutate comparativamente con gli interessi del privato, anche in relazione all'assenza di alternative possibili - di disporre l'acquisizione del bene al patrimonio della P.A. con effetti ex nunc, previa corresponsione al privato di un indennizzo (non quindi di un risarcimento) che copre il valore venale del bene (da calcolarsi al momento dell'acquisizione), oltre che di una somma ulteriore (forfetariamente determinata in misura pari al 10% del valore venale) a titolo di ristoro del pregiudizio non patrimoniale, nonché, per il periodo di occupazione senza titolo, di un importo a titolo risarcitorio, pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore del bene, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2014, proposto da:

S.L. ed altri, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Durano, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

contro

Comune di Carovigno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Massimo Ciullo, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Rizzo in Lecce, via A. Moro, 22;

per l'accertamento e la declaratoria

- dell'illecita occupazione da parte del Comune di Carovigno dei terreni di proprietà dei ricorrenti indicati nella narrativa;

nonché per la condanna

del Comune di Carovigno al risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti a causa della illecita occupazione dei terreni di loro proprietà.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2018 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi gli avv.ti L. Durano e M.G. Ciullo;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 04/07/2014, i sig.ri S.L. ed altri, nella qualità di comproprietari jure ereditario dei terreni siti nel Comune di C., in Catasto al foglio (...) particelle (...) e (...), agiscono per l'accertamento e la declaratoria dell'illecita occupazione da parte del Comune di Carovigno dei suindicati terreni di loro proprietà, e per la condanna del Comune intimato al risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti a causa della illecita occupazione in parola a far data dal 15/4/1998 e sino alla restituzione delle aree stesse, previa riduzione in pristino, fatta salva la possibilità per il predetto Comune di disporre l'acquisizione sanante ex art 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001 e ss.mm..

Espongono, in particolare, i ricorrenti che il Comune di Carovigno, con decreti sindacali di occupazione d'urgenza del 19/3/1997 e del 16/3/1998, adottati a seguito della dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera G.M. n. 1470 del 28/11/1996, aveva proceduto ad occupare i suindicati terreni per complessivi mq. 675, ma che i citati decreti di occupazione di urgenza erano stati poi annullati, unitamente alla dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera G.M. n. 1470 del 28/11/1996 citata, da codesto T.A.R. con sentenze n. 740/1998 del 4 luglio 1998 e n. 1330/2011 del 14 luglio 2011, passate in giudicato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Carovigno invocando il rigetto del ricorso e, all'udienza pubblica del 20 febbraio 2018, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è fondato nel merito e va pertanto accolto.

È noto come, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sezione quarta, 2 agosto 2011, n. 4590; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 21 giugno 2013, n. 1492, Consiglio di Stato sez. IV n. 4970/2011; Consiglio di Stato. sez. IV n. 3331/2011), una volta che il giudice accerti l'assenza di un atto/fatto acquisitivo della proprietà del suolo del privato occupato da parte dell'Amministrazione (perché all'occupazione d'urgenza, i cui termini di validità sono scaduti, non è seguito il decreto di espropriazione), dev'essere riconosciuta la persistenza della proprietà del suolo in capo al privato, dovendosi ormai ritenersi ampiamente e definitivamente superato l'orientamento che riconnetteva alla costruzione dell'opera pubblica e alla irreversibile trasformazione del fondo che a essa conseguiva effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato, essendo invece un dato acquisito che la suddetta trasformazione del fondo illegittimamente occupato integri un mero fatto (illecito) non in grado di assurgere a titolo d'acquisto.

Pertanto, il privato che subisca l'occupazione e l'irreversibile trasformazione del proprio suolo da parte della P.A. in assenza di un titolo che la legittimi, può richiedere la restituzione del terreno, con rimozione delle opere realizzate sullo stesso, a spese dell'Amministrazione medesima, con contestuale condanna al risarcimento del danno subito per effetto dell'occupazione senza titolo, meramente detentiva (dallo scadere - in genere - del quinto anno dall'immissione in possesso in esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza), fatta salva la possibilità per la P.A. di disporre l'acquisizione sanante ex art 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001 che, come è noto, opera ex nunc e non vale quindi a sanare ed eliminare un precedente illecito.

A tale ultimo riguardo, è stato condivisibilmente osservato come con la norma da ultimo citata il legislatore si sia in realtà limitato a "prevedere un meccanismo che permette, - all'esito di una rigorosa motivazione sulle esigenze di interesse pubblico, valutate comparativamente con gli interessi del privato, anche in relazione all'assenza di alternative possibili - di disporre l'acquisizione del bene al patrimonio della P.A. con effetti ex nunc, previa corresponsione al privato di un indennizzo (non quindi di un risarcimento) che copre il valore venale del bene (da calcolarsi al momento dell'acquisizione), oltre che di una somma ulteriore (forfetariamente determinata in misura pari al 10% del valore venale) a titolo di ristoro del pregiudizio non patrimoniale, nonché, per il periodo di occupazione senza titolo, di un importo a titolo risarcitorio, pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore del bene, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno.

Di fronte al perdurante diritto di proprietà del titolare, malgrado l'avvenuta costruzione dell'opera pubblica o d'interesse pubblico, viene data in sostanza all'amministrazione dall'articolo 42 bis la scelta discrezionale - valutate le circostanze e comparati gli interessi in conflitto, anche per i "fatti anteriori" in base all'ottavo comma - di decidere se demolire in tutto o in parte l'opera (affrontando le relative spese) e restituire l'area al proprietario, oppure se disporre l'acquisizione (evitando che sia demolito, paradossalmente, quanto altrimenti risulterebbe meritevole di essere ricostruito)" (cfr. T.A.R. Lecce, Sez. III, 2992/2014).

Ciò posto, osserva il Collegio che nella fattispecie concreta che occupa non solo le circostanze relative all'occupazione e al suo protrarsi, senza che sia intervenuto alcun decreto di espropriazione, sono rimaste incontroverse, ma che la stessa occupazione di urgenza per cinque anni dei terreni oggetto di causa - a suo tempo effettuata in forza del Decreto Sindacale numero 35 del 16/3/1998 - risulta essere avvenuta in assenza di un valido titolo a seguito dell'annullamento del citato Decreto, disposto con la menzionata sentenza di codesto T.A.R. n. 1330/2011, ormai munita di autorità di cosa giudicata (al pari dell'altra sentenza n. 740/1998, resa inter partes).

Da ciò consegue che deve essere affermata l'avvenuta occupazione senza titolo da parte del Comune di Carovigno dell'area di mq. 675 di proprietà dei ricorrenti, a partire dal 15/4/1998, data di immissione in possesso dei terreni da parte dell'Amministrazione Comunale resistente, avvenuta in forza di un titolo successivamente caducato in sede giudiziaria.

Ciò comporta, alla stregua di quanto permesso, che dev'essere disposta la condanna alla restituzione da parte del Comune di Carovigno del terreno di cui al fl. (...) particelle (...) e (...) occupato nella misura di mq. 675, in conformità a quanto precisato dalla difesa dei ricorrenti nella memoria depositata agli atti del giudizio in data 30.01.2018, con rimozione dell'opera realizzata sullo stesso, a spese del medesimo Comune, e deve pronunciarsi, altresì, nei confronti della detta Amministrazione municipale la condanna al risarcimento del danno subito dai proprietari per effetto dell'occupazione senza titolo, a far data dal 15/04/1998 a tutt'oggi, sempre fatta salva, per quanto in precedenza osservato, l'eventuale acquisizione sanante dei suoli in parola ex art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001.

Quanto all'ammontare del danno, potrà farsi riferimento all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 citato, il quale dopo aver disposto al 1 comma che "valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene", al 3 comma prevede che "salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7.Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma".

In applicazione dell'art. 34 comma 4 c.p.a., il Comune di Carovigno dovrà quindi proporre ai ricorrenti per il periodo di occupazione senza titolo (e dunque nel caso di specie a far data dal 15/04/1998 a tutt'oggi) una somma corrispondente al 5% del valore venale del bene, in relazione ai terreni effettivamente occupati per la realizzazione della Chiesa nuova, sulla base delle citate disposizioni di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione e /o notificazione del presente provvedimento.

Il Tribunale precisa altresì che, avendo l'obbligazione risarcitoria in parola (risarcimento del 5% annuo sul valore venale del bene) natura di debito di valore, tale risarcimento va inteso comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi, - da liquidarsi al tasso legale - (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 10.06.2014 n. 2957), pure espressamente richiesti dai ricorrenti; peraltro, come è noto, secondo la condivisibile giurisprudenza, "la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass. 30 agosto 1997 n. 8259, Cass. 2 dicembre 1998 n. 12234; cfr. pure Cass. 20 marzo 2001 n. 3996, Cass. 6 agosto 2001 n. 1085)" (Cassazione civile, I, 17 settembre 2003, n. 13666; in termini, Cassazione Civile, III, 22 giugno 2005, n. 13401).

Conclusivamente il ricorso nei sensi anzidetti deve essere accolto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono equitativamente liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Condanna il Comune di Carovigno, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione delle spese in favore dei ricorrenti in solido tra loro, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Antonella Lariccia, Referendario, Estensore

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario


Avv. Francesco Botta

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